Art. 6 Liquidazione del contributo 1. La liquidazione del contributo assegnato e' disposta a manifestazione conclusa, previo riscontro della sottoelencata documentazione che gli enti e associazioni dovranno trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, preferibilmente in via telematica tramite posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 5, comma 3: a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione dalla quale risultino documentate le indicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno altresi' essere forniti elementi relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione dovra' essere corredata dalla documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione dovra' essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorita' locale o mediante autocertificazione. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano presentato istanza di contributo relativamente alle attivita' finalizzate alla promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto devono presentare una dettagliata relazione sulle attivita' svolte e sull'impatto delle stesse sul turismo sociale o giovanile. b) rendicontazione delle entrate (comprensive anche della quota partecipativa finanziaria dell'ente) e delle uscite della manifestazione da parte delle regioni, dei comuni e delle province, approvata con delibera della giunta o con determinazione dirigenziale; c) per gli altri enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali e enti senza scopo di lucro dovra' essere esibito il consuntivo della manifestazione o delle attivita' svolte in favore della promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, attestante la regolarita' delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa; d) gli enti morali e le organizzazioni cooperative e gli enti senza scopo di lucro debbono produrre anche una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo. 2. In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra la spesa preventivata e quella effettivamente sostenuta, l'amministrazione procede ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato. 3. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ulteriore documentazione, fermo restando che non e' ammessa a contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione.