Art. 6 
 
 
                     Liquidazione del contributo 
 
  1.  La  liquidazione  del  contributo  assegnato  e'   disposta   a
manifestazione  conclusa,  previo   riscontro   della   sottoelencata
documentazione che gli enti e associazioni dovranno trasmettere  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo  sviluppo
e la competitivita' del turismo, preferibilmente  in  via  telematica
tramite posta elettronica certificata, entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione di cui al precedente art. 5, comma 3: 
  a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione  dalla
quale  risultino  documentate  le   indicazioni   fornite   in   sede
preventiva. In dette indicazioni  dovranno  altresi'  essere  forniti
elementi relativamente  al  positivo  riflesso  dell'iniziativa  e  o
manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione  dovra'
essere corredata  dalla  documentazione  probatoria  del  periodo  di
svolgimento  della  iniziativa  e/o  manifestazione   e   delle   sue
caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi
ed altro materiale). La data  di  svolgimento  della  iniziativa  e/o
manifestazione dovra' essere documentata mediante  una  dichiarazione
rilasciata   da   una   pubblica   autorita'   locale   o    mediante
autocertificazione. Gli enti e le associazioni senza scopo  di  lucro
che abbiano  presentato  istanza  di  contributo  relativamente  alle
attivita' finalizzate alla  promozione  dello  sviluppo  del  turismo
sociale o giovanile, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 1,
lettera b) del presente decreto  devono  presentare  una  dettagliata
relazione sulle attivita' svolte  e  sull'impatto  delle  stesse  sul
turismo sociale o giovanile. 
  b) rendicontazione delle entrate  (comprensive  anche  della  quota
partecipativa   finanziaria   dell'ente)   e   delle   uscite   della
manifestazione da parte delle regioni, dei comuni e  delle  province,
approvata  con   delibera   della   giunta   o   con   determinazione
dirigenziale; 
  c) per gli  altri  enti  pubblici,  enti  morali  e  organizzazioni
cooperative nazionali e enti  senza  scopo  di  lucro  dovra'  essere
esibito il consuntivo della manifestazione o delle  attivita'  svolte
in favore della promozione  dello  sviluppo  del  turismo  sociale  o
giovanile,  sottoscritto   dal   legale   rappresentante   dell'ente,
corredato da un verbale del collegio dei revisori  dei  conti  o  dei
sindaci, attestante la regolarita' delle  scritture  contabili  e  la
loro  corrispondenza  ai  dati  esposti  nel  predetto  consuntivo  e
comprovante l'esistenza agli atti dei  corrispondenti  giustificativi
di entrata e di spesa; 
  d) gli enti morali e le organizzazioni cooperative e gli enti senza
scopo di lucro debbono produrre anche una dichiarazione, firmata  dal
legale rappresentante, dalla quale  risulti  l'assenza  di  ulteriori
interventi finanziari al  di  fuori  di  quelli  indicati  nel  piano
finanziario e nel consuntivo. 
  2.  In  sede  di  liquidazione,  qualora   risulti   una   evidente
sproporzione  fra  la  spesa  preventivata  e  quella  effettivamente
sostenuta, l'amministrazione procede ad una  riduzione  proporzionale
del contributo assegnato. 
  3. L'amministrazione  si  riserva,  in  ogni  caso,  di  richiedere
ulteriore  documentazione,  fermo  restando  che  non  e'  ammessa  a
contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione.