IL DIRETTORE 
                     DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO 
 
                            d'intesa con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
  Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto,  approvato  con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni; 
  Visto  il   regolamento   per   l'esecuzione   delle   disposizioni
legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria,  approvato  con
regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539; 
  Visto il regolamento per la conservazione  del  nuovo  catasto  dei
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; 
  Vista  la  legge  1°  ottobre  1969,   n.   679,   concernente   la
«Semplificazione delle procedure catastali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 650, concernente  il  «Perfezionamento  e  revisione  del  sistema
catastale»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito presso la
camera di commercio l'ufficio  del  registro  delle  imprese  di  cui
all'art. 2188 del codice civile; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente il «Regolamento recante  norme  per  l'automazione  delle
procedure  di  aggiornamento  degli   archivi   catastali   e   delle
conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare,  l'art.  5
comma 3, il quale stabilisce che la  modifica  o  l'integrazione  dei
modelli, delle formalita' e delle procedure per gli adempimenti degli
obblighi di cui al regolamento stesso  possono  essere  adottate  con
provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n.  9,  che
ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter  e  3-sexies  del
decreto  legislativo  18   dicembre   1997,   n.   463,   riguardanti
l'utilizzazione di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti  in
materia  di  registrazione,  di  trascrizione,  di   iscrizione,   di
annotazione  e  di  voltura  degli  atti  relativi  a  diritti  sugli
immobili; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal  direttore  generale
del  Dipartimento  delle  entrate  e  dal  direttore   generale   del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di  concerto
con il direttore generale del  Dipartimento  degli  affari  civili  e
delle libere professioni del Ministero  della  giustizia,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2000,  n.  302,  concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per  gli  adempimenti  in
materia di  atti  immobiliari  e  l'approvazione  del  modello  unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati; 
  Visto l'art. 1, comma 374, della legge del  30  dicembre  2004,  n.
311, concernente la presentazione degli  atti  di  aggiornamento  del
catasto per via telematica; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei  direttori
delle Agenzie delle entrate e del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini  e  le  modalita'
della progressiva  estensione  delle  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre  2006,  emanato
dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia
del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento degli affari
di  giustizia  del  Ministero   della   giustizia,   pubblicato   sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre
2006, concernente l'estensione delle procedure  telematiche  per  gli
adempimenti in materia di  registrazione,  trascrizione,  iscrizione,
annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti; 
  Visto l'art. 1, comma 276, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
concernente l'obbligo della voltura catastale per gli  atti  soggetti
ad iscrizione nel registro delle imprese, il  quale  prevede  che  le
modalita' attuative concernenti la  richiesta  e  l'esecuzione  della
voltura catastale siano stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia del  territorio,  adottato  d'intesa  con  il  direttore
generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 6, concernente  le
funzioni della Direzione generale per il mercato, la concorrenza,  il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per
l'impresa e l'internazionalizzazione; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica; 
  Considerata la necessita' di definire le procedure per l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art.  1,  comma  276,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Vista l'intesa espressa dal direttore generale per il  mercato,  la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  del
Ministero dello sviluppo economico con nota n. 73355  del  18  aprile
2011; 
  Visto il parere reso con nota n.  2011/69820  del  25  maggio  2011
dell'Agenzia delle entrate; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Atti soggetti a voltura 
 
  1. Sono soggetti all'obbligo  della  voltura  catastale  tutti  gli
atti, per  i  quali  e'  prevista  l'iscrizione  nel  registro  delle
imprese,  che  comportano   qualsiasi   mutamento   nell'intestazione
catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche. 
  2. Ai fini del presente  provvedimento,  e'  considerato  mutamento
dell'intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale,  ovvero
variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede  e
di ogni altra indicazione  identificativa  della  persona  giuridica,
rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorche'  non
direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento  di
diritti reali. 
  3. Non comportano mutamento dell'intestazione  catastale  gli  atti
relativi al trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune.