Art. 2 
 
 
         Modalita' di presentazione delle domande di volture 
 
  1. A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all'art. 1,
ricevuti da notai e pubblici ufficiali  abilitati  alla  trasmissione
telematica del modello unico informatico  per  la  registrazione,  la
trascrizione e la voltura catastale,  gli  adempimenti  previsti  dal
medesimo art. 1 sono assolti con  le  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. 
  2. Per gli atti di cui  al  presente  provvedimento,  le  procedure
telematiche possono avere ad oggetto: 
  a) la richiesta di registrazione e le domande di volture catastali; 
  b) le domande di volture catastali, qualora  la  registrazione  sia
stata eseguita con procedura telematica. 
  3.   Restano    ferme    le    disposizioni    del    provvedimento
interdirigenziale 6  dicembre  2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni per gli atti soggetti ad iscrizione nel  registro  delle
imprese  per  i  quali,  oltre  alla  registrazione  e  alla  voltura
catastale, e' richiesta la trascrizione. 
  4. Per gli atti di cui al comma 1,  i  tributi  speciali  catastali
dovuti per l'esecuzione delle  volture  sono  versati  con  modalita'
telematiche, contestualmente  alla  trasmissione  del  modello  unico
informatico.