Art. 2 Modalita' di presentazione delle domande di volture 1. A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all'art. 1, ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale, gli adempimenti previsti dal medesimo art. 1 sono assolti con le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. 2. Per gli atti di cui al presente provvedimento, le procedure telematiche possono avere ad oggetto: a) la richiesta di registrazione e le domande di volture catastali; b) le domande di volture catastali, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica. 3. Restano ferme le disposizioni del provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese per i quali, oltre alla registrazione e alla voltura catastale, e' richiesta la trascrizione. 4. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi speciali catastali dovuti per l'esecuzione delle volture sono versati con modalita' telematiche, contestualmente alla trasmissione del modello unico informatico.