Art. 3 Modalita' di aggiornamento delle banche dati 1. Le volture catastali presentate ai sensi dell'art. 2 sono eseguite negli atti catastali informatizzati, con la menzione degli estremi dell'atto da cui hanno origine e dei relativi dati di registrazione. 2. Le modalita' dello scambio dei dati relativi all'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe immobiliare integrata sono definite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.