Art. 3 
 
 
            Modalita' di aggiornamento delle banche dati 
 
  1. Le volture  catastali  presentate  ai  sensi  dell'art.  2  sono
eseguite negli atti catastali informatizzati, con la  menzione  degli
estremi dell'atto da  cui  hanno  origine  e  dei  relativi  dati  di
registrazione. 
  2. Le modalita' dello scambio dei dati relativi all'iscrizione  nel
registro  delle  imprese  ai  fini  dell'aggiornamento  dell'Anagrafe
immobiliare integrata sono definite con successivo provvedimento  del
direttore dell'Agenzia del  territorio,  d'intesa  con  il  direttore
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.