IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139  concernente  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni  concernente  le  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 160 concernente  il  Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il
riordino della disciplina sullo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  Regolamento  recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  10   marzo   1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9   maggio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del 22 maggio 2007 recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il capo Dipartimento della  protezione
civile 14 gennaio 2008, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  29  del  4  febbraio
2008,  recante  «Approvazione  delle  nuove  norme  tecniche  per  le
costruzioni»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento recante «l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia
di  attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno  degli
edifici»; 
  Considerato che l'articolo 2, comma 7, del decreto  del  Presidente
della Repubblica l'agosto 2011, n. 151, per  garantire  l'uniformita'
delle   procedure,   nonche'   la   trasparenza   e   la   speditezza
dell'attivita' amministrativa, prevede la disciplina, con decreto del
Ministro dell'interno, delle modalita' di presentazione delle istanze
oggetto del medesimo decreto del Presidente della Repubblica l'agosto
2011, n. 151, e della relativa documentazione da allegare; 
  Atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fino all'adozione
del decreto ministeriale di cui  al  comma  2  dell'articolo  23  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  si  applicano  le  tariffe
previste dal decreto  del  Ministro  dell'interno  3  febbraio  2006,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
mentre per le nuove attivita' introdotte all'allegato  I  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si applicano
le  tariffe  individuate  nella  tabella  di  equiparazione  di   cui
all'allegato II del medesimo decreto; 
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la  prevenzione  incendi,  di  cui  all'articolo   21   del   decreto
legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  espresso  nella  seduta  del  13
dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
2011, n. 151 e le seguenti: 
    a) attivita' soggette: attivita' riportate  nell'Allegato  I  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 
    b)   tecnico   abilitato:   professionista   iscritto   in   albo
professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze; 
    c) professionista antincendio: professionista  iscritto  in  albo
professionale, che opera  nell'ambito  delle  proprie  competenze  ed
iscritto negli appositi elenchi del  Ministero  dell'interno  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
    d)   approccio   ingegneristico   alla   sicurezza   antincendio:
applicazione di principi  ingegneristici,  di  regole  e  di  giudizi
esperti basati  sulla  valutazione  scientifica  del  fenomeno  della
combustione, degli effetti dell'incendio e del  comportamento  umano,
finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni  e
dell'ambiente, alla quantificazione dei  rischi  di  incendio  e  dei
relativi effetti  ed  alla  valutazione  analitica  delle  misure  di
protezione   ottimali,   necessarie   a   limitare,   entro   livelli
prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto  del
Ministero dell'interno 9 maggio 2007; 
    e) SGSA: sistema di gestione della sicurezza antincendio  di  cui
all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007; 
    f) segnalazione: segnalazione certificata di inizio attivita'  di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151.