Art. 10 Modalita' di presentazione delle istanze 1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 puo' essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.