Art. 10 
 
 
              Modalita' di presentazione delle istanze 
 
  1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.
151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono  presentate  allo  stesso,
che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.  160  e
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con  le
modalita' previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti,  le  istanze  di  cui
agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del  presente  decreto,  possono  essere
presentate  in  forma  cartacea  in  duplice  copia,  con  l'allegata
documentazione tecnica in singola  copia,  mentre  l'istanza  di  cui
all'articolo  6  puo'  essere  presentata  in  triplice  copia,   con
l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.