Art. 11 
 
 
                  Disposizioni finali e abrogazioni 
 
  1.  Con  decreto  del  Direttore  centrale  per  la  prevenzione  e
sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico  e  della  difesa  civile,  sentito  il  Comitato   centrale
tecnico-scientifico per  la  prevenzione  incendi,  e'  stabilita  la
modulistica di presentazione  delle  istanze,  delle  segnalazioni  e
delle dichiarazioni, prevista nel presente  decreto.  Con  successivi
decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile, sentito il Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la prevenzione incendi,  potra'  essere  modificata  o  integrata  la
medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 
  2. Il decreto del Ministro dell'interno 4  maggio  1998  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  104  del  7  maggio   1998,   recante
«disposizioni  relative  alle  modalita'  di  presentazione   ed   al
contenuto delle domande per l'avvio di  procedimenti  di  prevenzione
incendi,  nonche'  all'uniformita'  dei  connessi  servizi  resi  dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco» e'  abrogato,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 3. 
  3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo  2,  comma  8,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,
continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e  la  tabella
di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4  maggio
1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti. 
  4. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2012 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri