Art. 3 
 
 
                 Istanza di valutazione dei progetti 
 
  1. Per le attivita' soggette di  categoria  B  e  C,  l'istanza  di
valutazione dei progetti, di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere: 
    a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente  o
societa', del suo legale rappresentante; 
    b) specificazione della attivita'  soggetta  principale  e  delle
eventuali attivita'  soggette  secondarie,  oggetto  dell'istanza  di
valutazione del progetto; 
    c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere; 
    d)  informazioni  generali  sull'attivita'  principale  e   sulle
eventuali attivita' secondarie soggette a  controllo  di  prevenzione
incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto. 
  2. All'istanza sono allegati: 
    a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme
a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto; 
    b) attestato del versamento effettuato a favore  della  Tesoreria
provinciale  dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  3. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,   che
comportano un aggravio delle  preesistenti  condizioni  di  sicurezza
antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a),
deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C,
al presente decreto. 
  4.  Nel  caso  di  utilizzo  dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al  comma  2,
lettera a), deve essere  a  firma  di  professionista  antincendio  e
conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente
decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto  del
Ministro dell'interno  9  maggio  2007,  ivi  compreso  il  documento
contenente il programma per l'attuazione del SGSA.