Art. 4 
 
 
            Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' 
 
  1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai  comma  4  e  5,
deve contenere: 
    a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente  o
societa', del suo legale rappresentante; 
    b) specificazione della attivita'  soggetta  principale  e  delle
eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto della segnalazione; 
    c)  dichiarazione  di  impegno  all'osservanza   degli   obblighi
connessi  con  l'esercizio  dell'attivita'  previsti  dalla   vigente
normativa. 
  2.  Nel  caso  di  utilizzo  dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 e' integrata
da una dichiarazione, a firma  del  responsabile  dell'attivita',  in
merito all'attuazione del SGSA. 
  3. Alla segnalazione di cui al comma  1,  ad  eccezione  di  quanto
previsto ai commi 4 e 5, sono allegati: 
    a) asseverazione, a firma di  tecnico  abilitato,  attestante  la
conformita' dell'attivita' ai requisiti di prevenzione incendi  e  di
sicurezza antincendio, alla quale sono allegati: 
      1) certificazioni e dichiarazioni, secondo  quanto  specificato
nell'Allegato II al presente  decreto,  atte  a  comprovare  che  gli
elementi costruttivi, i prodotti, i  materiali,  le  attrezzature,  i
dispositivi  e  gli  impianti  rilevanti  ai  fini  della   sicurezza
antincendi, sono  stati  realizzati,  installati  o  posti  in  opera
secondo la regola dell'arte, in conformita' alla vigente normativa in
materia di sicurezza antincendio; 
      2) per le attivita' soggette di categoria A, relazione  tecnica
ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto
specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto. 
    b) attestato del versamento effettuato a favore  della  Tesoreria
provinciale dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  4. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in  serbatoi  fissi
di capacita' complessiva non superiore a 5 m³ ,  non  a  servizio  di
attivita' soggette, la segnalazione deve contenere: 
    a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente  o
societa', del suo legale rappresentante; 
    b)  specificazione  della  attivita'  soggetta,   oggetto   della
segnalazione; 
    c)  dichiarazione  di  impegno  all'osservanza   degli   obblighi
connessi  con  l'esercizio  dell'attivita'  previsti  dalla   vigente
normativa. 
  5. Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo,  sono
allegati: 
    a) dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio  1998,
n. 32; 
    b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del  responsabile
tecnico  dell'impresa  che  procede  all'installazione  del  deposito
ovvero dell'azienda distributrice  di  gas  di  petrolio  liquefatto,
della conformita' dell'attivita' ai requisiti di prevenzione  incendi
e di sicurezza antincendio; 
    c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di  tecnico
abilitato  o  del  responsabile  tecnico  dell'impresa  che   procede
all'installazione del deposito; 
    d) attestato del versamento effettuato a favore  della  Tesoreria
provinciale dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  6. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,   che
comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione  di  cui  al
comma 1 del presente articolo e' corredata degli allegati indicati al
comma 3 e per le attivita' di cui al comma 4 del  medesimo  articolo,
la segnalazione ivi prevista e' corredata degli allegati indicati  al
comma 5. 
  7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  che  non
comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza,  alla
segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati: 
    a) asseverazione, a firma di  tecnico  abilitato,  attestante  la
conformita' dell'attivita', limitatamente  agli  aspetti  oggetto  di
modifica,  ai  requisiti  di  prevenzione  incendi  e  di   sicurezza
antincendio, alla quale sono allegate: 
      1) relazione tecnica e  elaborati  grafici  conformi  a  quanto
specificato nell'Allegato I, lettera C nonche' dichiarazione  di  non
aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato; 
      2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario,  di  cui  al
comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio. 
    b) attestato del versamento effettuato a favore  della  Tesoreria
provinciale dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  8. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  nonche'
quelle  considerate  non  sostanziali,  ai   fini   antincendio,   da
specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate  al  Comando
all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo  periodico
di   conformita'   antincendio   di   cui   all'articolo    5.    Per
l'individuazione di  tali  modifiche  si  puo'  fare  riferimento  ai
criteri  di  cui  all'Allegato  IV  del  presente   decreto   o,   in
alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attivita'.