Art. 9 Voltura 1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilita' delle attivita' soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere: a) generalita' e domicilio del nuovo responsabile dell'attivita' soggetta; b) specificazione dell'attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, la loro ubicazione, nonche' i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando; c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attivita' rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti; d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.