Art. 9 
 
 
                               Voltura 
 
  1. Gli enti e i privati che succedono nella  responsabilita'  delle
attivita' soggette  comunicano  al  Comando  la  relativa  variazione
mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto
notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere: 
    a) generalita' e domicilio del nuovo responsabile  dell'attivita'
soggetta; 
    b) specificazione  dell'attivita'  soggetta  principale  e  delle
eventuali attivita' soggette secondarie, la loro ubicazione,  nonche'
i riferimenti  identificativi  della  documentazione  agli  atti  del
Comando; 
    c) impegno a osservare  gli  obblighi  connessi  con  l'esercizio
dell'attivita' indicati all'articolo 6  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151  e,  per  le  attivita'
rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81,  limitatamente  agli  aspetti  antincendi,  l'impegno  a
osservare gli obblighi ivi previsti; 
    d) l'indicazione di assenza di  variazione  delle  condizioni  di
sicurezza antincendio rispetto a quanto in  precedenza  segnalato  al
Comando.