Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Le  linee   guida   individuano   criteri   e   modalita'   per
l'effettuazione dei controlli della sicurezza stradale sui  progetti,
delle ispezioni di sicurezza sulle  infrastrutture  esistenti  e  per
l'attuazione del processo  per  la  classificazione  della  sicurezza
della rete stradale. 
  2. Il contenuto delle linee  guida  e'  oggetto  del  programma  di
formazione  dei  controllori  e   degli   ispettori   come   previsto
nell'ambito del decreto ministeriale del 23 dicembre 2011.