Art. 2 Finalita' 1. Le linee guida individuano criteri e modalita' per l'effettuazione dei controlli della sicurezza stradale sui progetti, delle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti e per l'attuazione del processo per la classificazione della sicurezza della rete stradale. 2. Il contenuto delle linee guida e' oggetto del programma di formazione dei controllori e degli ispettori come previsto nell'ambito del decreto ministeriale del 23 dicembre 2011.