IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge  finanziaria  2007)  e,  in
particolare, il comma 340 dell'articolo 1 con il quale sono istituite
le Zone Franche Urbane; 
  Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n.
296 del 2006 con il  quale  sono  disposte  agevolazioni  fiscali  in
favore delle piccole e micro  imprese  operanti  nelle  Zone  Franche
Urbane; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'articolo 10, comma
1-bis con il  quale  e'  stabilito  che  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministero dello sviluppo economico  e  sentita  la  Regione  Abruzzo,
provvede alla individuazione e alla perimetrazione,  nell'ambito  dei
territori comunali della provincia di L'Aquila e  di  quelli  di  cui
all'articolo 1 del  medesimo  decreto,  delle  Zone  Franche  Urbane,
istituendo altresi', per il finanziamento  delle  predette  Zone,  un
apposito Fondo nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la delibera CIPE 13 maggio  2010,  n.  39,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 2010, n.
268,  con  la  quale  sono  state  disposte  l'individuazione  e   la
perimetrazione della Zona Franca Urbana  del  Comune  di  L'Aquila  e
l'assegnazione delle relative risorse; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'articolo 70,
comma 1, con il quale e' previsto che le risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 10, comma  1-bis,  del  decreto-legge  n.  39  del  2009
possono essere utilizzate per la concessione  delle  agevolazioni  di
cui all'articolo 1, comma 341, della citata legge n.  296  del  2006,
anche a titolo di  de  minimis,  in  favore  delle  piccole  e  micro
imprese, gia' costituite o che si costituiranno entro il 31  dicembre
2014, situate nella Zona Franca Urbana di L'Aquila; 
  Visto il comma 2 del medesimo articolo 70 del  decreto-legge  n.  1
del 2012, che  rinvia  a  un  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle  modalita'  di
applicazione delle predette agevolazioni; 
  Visti la definizione di piccola e di  micro  impresa  di  cui  alla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003, nonche' il decreto del Ministro delle attivita'  produttive  18
aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale  sono  adeguati  i
criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla  disciplina
comunitaria; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato agli aiuti d'importanza minore  («de  minimis»),  pubblicato
nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive  modificazioni
e integrazioni; 
  Visto l'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, recante il  regime  fiscale  di  vantaggio  per  l'imprenditoria
giovanile e i lavoratori in mobilita'; 
  Visto l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  recante
disposizioni  per  il  regime  agevolato   delle   nuove   iniziative
imprenditoriali; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e,  in
particolare l'articolo 17 che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef  e
istituzione di una addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  recante  il
riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  1°  dicembre  2009,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30  dicembre  2009,  n.  302,
recante la determinazione  del  massimale  di  retribuzione  ai  fini
dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali, emanato  ai
sensi della lettera d) del comma 341 dell'articolo 1 della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le condizioni, i
limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui  alle
lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2006, n. 296  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  in
favore delle piccole e micro imprese  localizzate  all'interno  della
Zona  Franca  Urbana  del  Comune  di  L'Aquila  (nel  seguito  ZFU),
istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis,  del  decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.