Art. 10 Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente 1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, e' riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali: a) 100 per cento, per i primi cinque anni; b) 60 percento, per gli anni dal sesto al decimo; c) 40 percento, per gli anni undicesimo e dodicesimo; d) 20 percento, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.