Art. 11 Modalita' di accesso alle agevolazioni 1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con decreto del medesimo Ministero emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'istanza e' formulata secondo lo schema approvato dal Ministero dello sviluppo economico sentito il Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza e', altresi', dichiarato l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, nonche' l'importo di eventuali altre agevolazioni ottenute, non a titolo di de minimis, dall'impresa cumulabili con i benefici di cui al presente decreto. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle quote del Fondo destinate alle riserve di cui all'articolo 4, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet del medesimo Ministero. 3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario compreso il relativo codice fiscale, nonche' l'importo dell'agevolazione concessa.