Art. 12 Modalita' di fruizione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, comma 2, le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, cosi' come rideterminato nel provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 11.