Art. 12 
 
 
              Modalita' di fruizione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'articolo  3,  comma  1,  sono  fruite
mediante  riduzione  dei  versamenti   da   effettuarsi,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  con
il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena lo scarto dell'operazione di  versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti  con  provvedimento  del  Direttore  della  medesima
Agenzia. 
  2. Fermi restando i limiti di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  le
agevolazioni  sono  fruite   dai   soggetti   beneficiari   fino   al
raggiungimento   dell'importo   dell'agevolazione    complessivamente
concessa, cosi' come rideterminato nel provvedimento di cui al  comma
2 dell'articolo 11.