Art. 13 
 
 
                               Cumulo 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  cumulabili  con
altre agevolazioni,  fatti  salvi  eventuali  divieti  in  tal  senso
previsti dalle norme che regolano le modalita' di tali  aiuti,  anche
concesse all'impresa a titolo di de minimis. In tale ultimo caso,  le
agevolazioni di cui al presente decreto sono  cumulabili  nel  limite
dell'importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00  euro  nel  caso  di
imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di  tre
esercizi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE)
n. 1998/2006.