Art. 13 Cumulo 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni, fatti salvi eventuali divieti in tal senso previsti dalle norme che regolano le modalita' di tali aiuti, anche concesse all'impresa a titolo di de minimis. In tale ultimo caso, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili nel limite dell'importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.