Art. 15 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri
istituzionali in materia  di  attivita'  di  controllo  sul  corretto
adempimento degli obblighi contributivi e fiscali  dei  contribuenti,
possono disporre appositi  controlli,  sia  documentali  che  tramite
ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione
delle esenzioni, secondo le modalita' ed entro i limiti previsti  dal
presente decreto. 
  2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare  tempestivamente
al  competente  agente  della  riscossione  e,  per  conoscenza,   al
Ministero dello  sviluppo  economico,  all'Agenzia  delle  entrate  e
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pena la revoca delle
agevolazioni   concesse,   l'eventuale    perdita,    successivamente
all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).