Art. 15 Controlli 1. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al competente agente della riscossione e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia delle entrate e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).