Art. 16 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate  nel
caso in cui: 
    a)  venga  accertata  l'insussistenza,  in   capo   al   soggetto
beneficiario, dei requisiti previsti all'articolo 2 per  l'accesso  e
la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di
cui al comma  1,  lettera  c),  dello  stesso  articolo,  l'attivita'
economica venga trasferita al di fuori  della  ZFU  prima  che  siano
decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza di  cui
all'articolo 11; 
    b) in qualunque fase del procedimento  abbia  reso  dichiarazioni
mendaci o esibito atti falsi o  contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
    c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l'attivita' di impresa
anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di  quanto
previsto  all'articolo  6,  comma  6,  all'obbligo  di  tenuta  della
contabilita' separata; 
    d) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei
controlli di cui all'articolo 15; 
    e)  emerga  che  il  soggetto  beneficiario  abbia  fruito  delle
esenzioni di cui all'articolo 3 in misura superiore agli  importi  di
cui all'articolo 11,  comma  2,  nonche'  agli  ulteriori  limiti  di
esenzione previsti dal presente decreto. 
  2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario,  successivamente  alla
data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda  almeno  uno
dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e  ne  abbia
dato tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2,  le
agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale,  a  decorrere
dalla data in cui si e' verificata la perdita del requisito. 
  3. Nei casi in cui e' disposta la revoca delle agevolazioni  ovvero
si verifica la decadenza dalle stesse, le Amministrazioni  competenti
procedono  al  recupero  presso   le   imprese   delle   agevolazioni
indebitamente percepite  per  il  successivo  versamento  all'Entrata
dello Stato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 giugno 2012 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Passera          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
Il vice Ministro delegato 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 316