Art. 2 Beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, le imprese: a) di piccola e micro dimensione, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005; b) gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 11, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese; c) che svolgono la propria attivita' all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6; d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in una o piu' delle condizioni individuate dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») e successive modifiche e integrazioni (nel seguito Regolamento (CE) n. 1998/2006). In particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse: a) a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; c) per lo svolgimento di attivita' connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione; d) per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002; f) a imprese in difficolta' ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. 3. I contribuenti cui e' applicabile il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilita' di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalita' previste dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto comunicando all'Agenzia delle entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalita' previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001. 5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, e' necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un ufficio o locale destinato all'attivita', anche amministrativa, all'interno della ZFU. 6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita' non sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5, e' necessario, alternativamente, che: a) presso l'ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalita' delle ore; b) realizzino almeno il 25 percento del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU.