Art. 3 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono beneficiare, nei limiti
previsti al comma 2 e della dotazione finanziaria del  Fondo  di  cui
all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del  2009  (nel
seguito Fondo), delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) e
d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modifiche e integrazioni, consistenti in: 
    a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all'articolo 6; 
    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di
cui all'articolo 8; 
    c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli  immobili
siti  nella  ZFU,  posseduti  e  utilizzati  dai  soggetti   di   cui
all'articolo 2  per  l'esercizio  dell'attivita'  economica,  di  cui
all'articolo 9; 
    d) esonero dal versamento dei contributi  sulle  retribuzioni  da
lavoro dipendente di cui all'articolo 10. 
  2. Ai sensi  di  quanto  previsto  all'articolo  2,  comma  2,  del
Regolamento  (CE)  n.  1998/2006,  ciascun  soggetto   ammesso   alle
agevolazioni di  cui  al  presente  decreto  puo'  beneficiare  delle
esenzioni di cui al comma 1,  tenuto  conto  di  eventuali  ulteriori
agevolazioni gia'  ottenute  dall'impresa  a  titolo  di  de  minimis
nell'esercizio  finanziario  in  corso  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 11 e  nei  due  esercizi  finanziari
precedenti, fino al limite massimo  di  200.000,00  euro,  ovvero  di
100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del  trasporto
su strada, nonche' di eventuali ulteriori agevolazioni ottenute,  non
a titolo di de minimis, dall'impresa, cumulabili con  i  benefici  di
cui al presente decreto. 
  3. Le agevolazioni di cui al  comma  1  decorrono  dal  periodo  di
imposta di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 11.