Art. 3 Agevolazioni concedibili 1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono beneficiare, nei limiti previsti al comma 2 e della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 (nel seguito Fondo), delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, consistenti in: a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all'articolo 6; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 8; c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 2 per l'esercizio dell'attivita' economica, di cui all'articolo 9; d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all'articolo 10. 2. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni di cui al presente decreto puo' beneficiare delle esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 11 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nonche' di eventuali ulteriori agevolazioni ottenute, non a titolo di de minimis, dall'impresa, cumulabili con i benefici di cui al presente decreto. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 11.