Art. 4 Riserve 1. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo, una quota pari al: a) 20 percento delle risorse disponibili e' riservata in favore dei soggetti, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, che, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui all'articolo 11, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa; b) 10 percento delle risorse disponibili e' riservata in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che svolgono l'attivita' economica nel centro storico del Comune di L'Aquila. Sono considerati tali i soggetti che rispettano i medesimi requisiti, fatto salvo il diverso ambito territoriale di riferimento, di cui all'articolo 2, comma 5 e, nel caso di soggetti che svolgono attivita' d'impresa non sedentaria, di cui al comma 6 del medesimo articolo 2. 2. Le somme non impiegate dalla riserva di cui alla lettera b) del comma 1 sono utilizzate a copertura delle istanze, che non gravano sulla predetta riserva, rimaste prive di integrale copertura di L'Aquila.