Art. 4 
 
 
                               Riserve 
 
  1. Nell'ambito della dotazione finanziaria  del  Fondo,  una  quota
pari al: 
    a) 20 percento delle risorse disponibili e' riservata  in  favore
dei soggetti, aventi i requisiti di cui  all'articolo  2,  che,  alla
data  di  presentazione   dell'istanza   di   agevolazione   di   cui
all'articolo 11, si trovano nei primi tre periodi  di  imposta  dalla
data di costituzione dell'impresa; 
    b) 10 percento delle risorse disponibili e' riservata  in  favore
dei soggetti di cui all'articolo 2 che svolgono l'attivita' economica
nel centro storico del Comune di L'Aquila. Sono  considerati  tali  i
soggetti che rispettano i medesimi requisiti, fatto salvo il  diverso
ambito territoriale di riferimento, di cui all'articolo 2, comma 5 e,
nel caso di soggetti che svolgono attivita' d'impresa non sedentaria,
di cui al comma 6 del medesimo articolo 2. 
  2. Le somme non impiegate dalla riserva di cui alla lettera b)  del
comma 1 sono utilizzate a copertura delle istanze,  che  non  gravano
sulla predetta riserva,  rimaste  prive  di  integrale  copertura  di
L'Aquila.