Art. 8 
 
 
     Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive 
 
  1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta  decorrenti  da
quello  di  accoglimento  dell'istanza  di   cui   all'articolo   11,
dall'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e'  esentato  il
valore della produzione netta. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  per  la  determinazione  del  valore
della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze
realizzate. 
  3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi  precedenti
a quello di accoglimento della istanza di cui all'articolo 11, la cui
tassazione  o   deduzione   e'   stata   rinviata   in   applicazione
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonche' della disciplina  vigente  in  data  anteriore  a  quella  di
introduzione delle modifiche recate  dal  comma  50  dell'articolo  1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla  determinazione
del valore della produzione netta. 
  4. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita'  anche  al
di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di  quanto
previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta
per  cui  e'  possibile   beneficiare   dell'esenzione   dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446.