IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 15  febbraio  1989,  n.  54,  recante  «Norme  sulla
compilazione di documenti rilasciati a  cittadini  italiani  nati  in
Comuni ceduti dall'Italia ad altri  Stati  in  base  al  Trattato  di
pace»; 
  Ravvisata l'opportunita' di fissare  i  principi  cui  deve  essere
informata l'attivita' di tutte le amministrazioni pubbliche  e  degli
organismi privati  interessati,  circa  l'indicazione  del  luogo  di
nascita  su  certificati  e  documenti  rilasciati  con   particolare
riferimento  alle  persone  nate  nei  Comuni  italiani  ceduti  alla
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con  il  Trattato  di
pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e con il Trattato di  Osimo
firmato il 10 novembre 1975; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente direttiva: 
 
  1. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1989,  n.  54,  recante  «Norme
sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani  nati
in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base  al  trattato  di
pace»,  stabilisce:  «Tutte  le  amministrazioni  dello  Stato,   del
parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio  o  ente,  nel
rilasciare  attestazioni,  dichiarazioni,  documenti  in  genere,   a
cittadini italiani nati in comuni gia' sotto la  sovranita'  italiana
ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati,  ai  sensi  del
Trattato di pace con le potenze alleate  ed  associate,  quando  deve
essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo
di riportare unicamente il nome  italiano  del  comune,  senza  alcun
riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.». 
  2. La disposizione mira ad affermare il principio secondo  cui  «il
luogo  di  nascita»  delle  persone  nate  in  Italia   deve   essere
storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento «nascita» si
e' verificato. Tale principio desumibile dall'ordinamento  anagrafico
- e ribadito dalle circolari emanate dal Ministero dell'interno,  tra
le quali, n. 19 del 20 novembre 2001, n. 9 del 1° febbraio 2005, n. 4
del 9 febbraio 2007 e n. 42 del 31 luglio  2007  -  non  ha  trovato,
tuttavia, piena attuazione, anche a causa di riscontrate carenze  dei
sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati, che  non
sono in grado di riconoscere come gia' italiani i  Comuni  insistenti
su territori successivamente ceduti ad altri Stati per effetto  degli
atti internazionali citati. 
  3. Al fine di consentire una corretta applicazione della  legge  15
febbraio 1989, n. 54, si allegano gli  elenchi,  formati  sulla  base
delle fonti e delle informazioni disponibili, dei Comuni appartenenti
ai territori ceduti con il Trattato di pace  di  Parigi,  entrato  in
vigore il 16 settembre 1947 (allegato A), nonche' dei Comuni compresi
nei territori ceduti con il Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3
aprile 1977 (allegato B), con la  specificazione  delle  province  di
riferimento e dei relativi codici ISTAT e catastali. 
  4. Qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata  a
persona  nata,  anteriormente  all'entrata  in  vigore  dei  Trattati
citati, in uno dei  Comuni  indicati  nei  predetti  elenchi,  dovra'
contenere l'indicazione del Comune di nascita a quella data ricadente
in  territori  sottoposti  alla  sovranita'  italiana,  senza   alcun
riferimento allo Stato cui attualmente appartiene. 
  5. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva,  costituisce
valido strumento di ausilio  il  servizio  on-line  di  verifica  del
codice fiscale, previsto dal decreto-legge n. 78 del  2010  (articolo
38, comma 6, primo  paragrafo)  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 122/2010, disponibile  sul  sito  internet  dell'Agenzia  delle
entrate.  Il  servizio  permette  di  verificare  l'esistenza  e   la
corrispondenza tra un codice  fiscale  e  i  dati  anagrafici  di  un
soggetto, confrontando i  dati  inseriti  con  quelli  registrati  in
Anagrafe tributaria; il codice fiscale di cui risulti  verificata  la
validita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605
del 29 settembre 1973 e del decreto del  Ministro  delle  finanze  n.
13813 del 23 dicembre 1976, nonche' del decreto  legge  gia'  citato,
deve essere  accettato  da  amministrazioni  e  soggetti  pubblici  e
privati nella trattazione dei propri  procedimenti  e  nelle  proprie
applicazioni informatiche. 
  6.  Costituendo   quanto   contenuto   nella   presente   direttiva
adempimento  inderogabile  di  prescrizioni  di   legge,   tutte   le
amministrazioni dello Stato,  del  parastato,  degli  enti  locali  e
qualsiasi altro ufficio o ente sono tenuti a garantirne  il  rispetto
da parte del personale ogni qual volta si proceda al  rilascio  della
documentazione di cui alla  legge  15  febbraio  1989,  n.  54  e  le
violazioni   sono   valutate   nell'ambito   della    responsabilita'
disciplinare. 
  7. Le Amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 della  legge  n.
54 del 1989 daranno attuazione alla presente direttiva, per la  quale
il Ministero dell'interno assicurera' la necessaria collaborazione. 
    Roma, 5 luglio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 269