Art. 2 1. La presente ordinanza non comporta oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013/2012. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2012 Il Capo del Dipartimento della protezione civile Gabrielli