Art. 2 
 
Finalita' e principi ispiratori della regolazione del settore idrico 
 
  1. Le funzioni  di  regolazione  e  controllo  dei  servizi  idrici
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  sono  da
essa esercitate con  i  poteri  e  nel  quadro  dei  principi,  delle
finalita' e delle attribuzioni  stabiliti  dalla  legge  14  novembre
1995, n. 481, in piena autonomia e con  indipendenza  di  giudizio  e
valutazione,  nel  rispetto  degli  indirizzi  di  politica  generale
formulati dal Parlamento e dal Governo. 
  La regolazione del servizio idrico integrato,  ovvero  di  ciascuno
dei  singoli  servizi  che  lo  compongono,  compresi  i  servizi  di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di  depurazione  ad
usi misti civili e industriali, persegue le seguenti finalita': 
    a) garanzia della diffusione, fruibilita' e qualita' del servizio
all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; 
    b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente,
non discriminatorio; 
    c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; 
    d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza  e  di
equilibrio economico e finanziario; 
    e) attuazione dei principi  comunitari  «recupero  integrale  dei
costi», compresi quelli ambientali e relativi alla  risorsa,  e  «chi
inquina paga»,  ai  sensi  degli  articoli  119  e  154  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006  n.  152  e  dell'art.  9  della  Direttiva
2000/60/CE.