Art. 2 1. Ai fini di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, gli interventi di cui all'art. 24, comma 27, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 - nel limite di spesa di euro 196.108.953,00, per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013, a valere sul Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto - sono individuati come segue: a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonche' all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non piu' di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purche' di durata non inferiore alla meta' dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni; b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, con incremento della base occupazionale. 2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite all'INPS per il finanziamento degli incentivi di cui agli articoli 3 e 4.