Art. 2 
 
  1. Ai fini di promuovere, in via straordinaria,  l'occupazione  dei
giovani e  delle  donne  nel  peculiare  contesto  dell'attuale  fase
economica, incentivando la creazione di rapporti di  lavoro  stabili,
ovvero di maggiore durata, gli interventi di cui all'art.  24,  comma
27, del  citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 - nel limite di  spesa  di
euro 196.108.953,00, per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per  l'anno
2013, a valere sul Fondo di cui all'art. 1  del  presente  decreto  -
sono individuati come segue: 
    a)  incentivi  alla  trasformazione   dei   contratti   a   tempo
determinato  di  giovani  e  di   donne,   in   contratti   a   tempo
indeterminato, nonche' all'incentivazione delle stabilizzazioni,  con
contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' di
progetto, o delle  associazioni  in  partecipazione  con  apporto  di
lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con
riferimento a contratti in essere o cessati da non piu' di sei mesi e
mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale, purche' di durata  non  inferiore  alla  meta'  dell'orario
normale di lavoro di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8  aprile
2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni; 
    b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e
di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto
legislativo n. 66 del 2003, con incremento della base occupazionale. 
  2. Le somme di cui al comma  1  sono  trasferite  all'INPS  per  il
finanziamento degli incentivi di cui agli articoli 3 e 4.