Art. 3 
 
  1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde un
incentivo del  valore  di  12.000  euro  per  ogni  trasformazione  o
stabilizzazione indicata al medesimo art. 2,  comma  1,  lettera  a),
avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale e sino al  31  marzo  2013.  L'incentivo  e'
riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all'art.  2,  comma  1,
per i contratti, stipulati ai sensi del art. 2, comma 1,  lettera  a)
del presente decreto, con giovani di eta' fino a 29 anni e con donne,
indipendentemente dall'eta' anagrafica, fino ad un massimo  di  dieci
contratti per ciascun datore di lavoro.