Art. 3 1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione indicata al medesimo art. 2, comma 1, lettera a), avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013. L'incentivo e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, per i contratti, stipulati ai sensi del art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, con giovani di eta' fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall'eta' anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.