Art. 4 1. Per ogni assunzione a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto - con incremento della base occupazionale - di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall'eta' anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013, l'Inps corrisponde, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, un incentivo del valore di 3.000 euro. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' elevato: a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013; b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013.