Art. 4 
 
  1. Per ogni assunzione a tempo determinato di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), del presente  decreto  -  con  incremento  della  base
occupazionale - di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino  a
29 anni e di donne, indipendentemente dall'eta' anagrafica,  fino  ad
un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro,  avvenuta
a partire dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013, l'Inps  corrisponde,  nei
limiti delle risorse  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  presente
decreto, un incentivo del valore di 3.000 euro. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' elevato: 
    a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a  tempo  determinato
supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo  determinato  avvenute  a
partire dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013; 
    b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a  tempo  determinato
supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo  determinato  avvenute  a
partire dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013.