Art. 5 1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposti dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un'unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni di cui all'art. 3, ovvero dalle assunzioni di cui all'art. 4, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 2. 2. Gli incentivi cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono erogati dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore «de minimis». 3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono erogate all'INPS, previa richiesta, mediante acconto del settanta per cento dell'ammontare complessivo e la rimanente quota viene erogata a seguito di presentazione di apposita rendicontazione delle somme complessivamente riconosciute ai datori di lavoro. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli