Art. 5 
 
  1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4  del  presente  decreto
sono  corrisposti  dall'INPS  in  base  all'ordine   cronologico   di
presentazione delle domande da parte  dei  datori  di  lavoro  a  cui
l'Istituto attribuisce un numero di  protocollo  informatico  e  sono
erogati ai medesimi datori di lavoro in  un'unica  soluzione  decorsi
sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni  di
cui all'art. 3, ovvero dalle assunzioni di cui all'art. 4, nei limiti
delle risorse di cui all'art. 2, comma 2. 
  2. Gli incentivi cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto  sono
erogati dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel  rispetto
delle previsioni di cui al regolamento  (CE)  15  dicembre  2006,  n.
1998/2006, regolamento della  commissione  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di  importanza  minore
«de minimis». 
  3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2,  sono  erogate  all'INPS,
previa  richiesta,  mediante   acconto   del   settanta   per   cento
dell'ammontare complessivo e  la  rimanente  quota  viene  erogata  a
seguito di presentazione  di  apposita  rendicontazione  delle  somme
complessivamente riconosciute ai datori di lavoro. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 ottobre 2012 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Fornero           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli