Art. 2 
 
  La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere  a
decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione in merito  alla
domanda di modifica in argomento. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire. 
  Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto  21
gennaio 2010. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  dalla  data  della   sua
emanazione. 
    Roma, 10 ottobre 2012 
 
                                      Il direttore generale: La Torre