Art. 2 
 
  1. La richiedente, sig.ra Roshin Shoji (alias Shoji  Varghese),  e'
autorizzata ad esercitare in Italia  la  professione  di  infermiere,
previa  iscrizione   al   collegio   professionale   territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza della lingua italiana e delle  speciali  disposizioni  che
regolano l'esercizio professionale  in  Italia,  per  il  periodo  di
validita' ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta  di
soggiorno. 
  2. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2012 
 
                                  p. il direttore generale: Bisignani