IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  Salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   Tecnico-scientifica   dell'
Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23/12/ 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
04/10/00,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei   medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la Determinazione 28 ottobre 2010, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 269  del  17-11-2010,  che  stabiliva
l'erogabilita' del "bevacizumab (AvastinĀ®)" a carico del SSN  per  il
trattamento delle maculopatie essudative non correlate all'eta' e per
il glaucoma neovascolare; 
  Considerato che, in base a dati di recente pubblicazione, che hanno
portato alle modifiche/integrazioni apportate al  paragrafo  4.4  del
Riassunto delle  Caratteristiche  del  Prodotto  da  parte  del  CHMP
mediante decisione EMA del 30 agosto 2012, sono state segnalate gravi
reazioni avverse oculari sia individuali che in gruppi  di  pazienti,
in seguito all'uso intravitreale non approvato di  Avastin,  composto
da flaconcini approvati per somministrazione endovenosa  in  pazienti
oncologici e che alcuni di questi eventi hanno portato a  vari  gradi
di perdita della vista, inclusa cecita' permanente; 
  Considerato, inoltre, che e' stata dimostrata una  riduzione  della
concentrazione di VEGF in circolo in seguito a terapia  intravitreale
anti-VEGF e che sono state segnalate gravi reazioni avverse  di  tipo
sistemico  quali  emorragie  non  oculari  ed  eventi  tromboembolici
arteriosi in seguito ad iniezione intravitreale di inibitori di VEGF,
e vi e' un rischio teorico che puo' riguardare l'inibizione di VEGF; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  Consultiva
Tecnico-scientifica (CTS)  dell'AIFA  nella  riunione  del  26  e  27
settembre 2012, come da verbale n. 3; 
  Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  rimozione  del  medicinale
"bevacizumab (AvastinĀ®)", di cui alla Determinazione dell'AIFA datata
28 ottobre 2010, sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a
totale carico del Servizio Sanitario  Nazionale  istituito  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                              Determina 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale "bevacizumab (AvastinĀ®)" e' escluso  dall'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
istituito ai sensi della legge n. 648/96.