Art. 4 Disposizioni esecutive 1. Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, nonche' alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare. 2. Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso. Roma, 15 ottobre 2012 Il Ministro: Passera