Art. 4 
 
                       Disposizioni esecutive 
 
  1. Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione nel  Registro
delle Imprese di Milano, nonche' alla Cancelleria  del  Tribunale  di
Milano - Sezione fallimentare. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
  3. Avverso  il  presente  provvedimento  potra'  essere  presentato
ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro  sessanta  giorni
ovvero  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni,
decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso. 
    Roma, 15 ottobre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Passera