IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'articolo 17, comma  1  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata
in  vigore  del  Regolamento  stesso   figurano   nell'allegato   del
Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano  nell'allegato  del
Regolamento  (CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente  iscritte  nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta "Canino"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e
la vigilanza sulle denominazioni protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  23  ottobre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  264  del  12
novembre  2009,  con  il  quale  la  Camera  di  Commercio  Industria
Artigianato  ed  Agricoltura  di  Viterbo  e'  stata   designata   ad
effettuare  i  controlli  della  denominazione  di  origine  protetta
«Canino»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 23 ottobre 2009, data  di  emanazione  del  decreto  di
designazione in precedenza citato; 
  Considerato che l'"Oleificio Sociale Cooperativo di Canino Societa'
coop.va agricola" ha confermato  la  Camera  di  Commercio  Industria
Artigianato ed Agricoltura di Viterbo quale struttura di controllo  e
di certificazione della denominazione di origine protetta «Canino» ai
sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine  protetta  "Canino"
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
designazione e il rinnovo della stessa, al fine  di  consentire  alla
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura  di  Viterbo
la predisposizione del piano dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga della designazione, alle medesime condizioni stabilite con
decreto 23 ottobre 2009, fino all'emanazione del decreto  di  rinnovo
della designazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato  ed
Agricoltura di Viterbo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato  ed
Agricoltura di Viterbo, con decreto 23 ottobre 2009, ad effettuare  i
controlli  della  denominazione   di   origine   protetta   "Canino",
registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n.  1263/96  del
1° luglio 1996, e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di
rinnovo della designazione all'Ente Camerale stesso.