Art. 5 
 
 
              Riproduzione del modello di dichiarazione 
 
  1.  E'  autorizzata,  con  le  stesse  caratteristiche   richiamate
nell'art.  4,  la  riproduzione  del  modello  indicato  nell'art.  1
mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi  di  stampanti
che, comunque,  garantiscano  la  chiarezza  e  la  leggibilita'  dei
modelli nel tempo. 
  2. E' altresi' autorizzata  la  riproduzione  del  modello  con  le
stampanti di cui al comma 1  su  fogli  singoli  nel  rispetto  delle
seguenti condizioni: 
    colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le
stesse caratteristiche di cui all'art. 4; 
    indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente; 
    bloccaggio  dei   fogli   mediante   sistemi   che   garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza  nel  tempo.  Il  bloccaggio
deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello  e
non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio  possono
essere utilizzati sistemi  di  incollaggio  ovvero  sistemi  di  tipo
meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali. 
  3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi  precedenti  devono
essere indicati i  dati  identificativi  del  soggetto  che  cura  la
predisposizione  delle  immagini  utilizzate  per   la   riproduzione
mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi
del presente decreto.