Art. 6 
 
 
                  Presentazione della dichiarazione 
 
  1. La presentazione  della  dichiarazione  deve  essere  effettuata
mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili
dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi,  la
dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui  territori
insiste  l'immobile.  Il  comune  deve   rilasciarne   ricevuta;   la
dichiarazione puo' essere presentata anche a  mezzo  posta,  mediante
raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta  chiusa  recante  la
dicitura  «Dichiarazione  IMU  20_  _»  e  deve  essere   indirizzata
all'ufficio tributi del  comune  competente.  La  dichiarazione  puo'
essere, altresi', trasmessa in via telematica con posta certificata. 
  2. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero  a  mezzo
lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale  risulti  la
data di spedizione. 
  3. La data di spedizione e' considerata come data di  presentazione
della dichiarazione. 
  4. Il comune, nell'esercizio della propria potesta'  regolamentare,
puo' stabilire altre modalita' di  trasmissione  della  dichiarazione
piu' adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle  quali  deve
dare ampia informazione ai contribuenti  al  fine  di  consentire  il
corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli