Art. 6 Presentazione della dichiarazione 1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l'immobile. Il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione puo' essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione puo' essere, altresi', trasmessa in via telematica con posta certificata. 2. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. 3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione della dichiarazione. 4. Il comune, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, puo' stabilire altre modalita' di trasmissione della dichiarazione piu' adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2012 Il Ministro: Grilli