Art. 2
Recupero somme per incapienza
1. Le riduzioni che non trovano capienza nel fondo sperimentale di
riequilibrio, nonche' nei trasferimenti erariali, saranno comunicate
all'Agenzia delle Entrate per il recupero, secondo quanto prescritto
dal richiamato dall'art. 16, comma 7 del decreto-legge n. 95 del
2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2012
Il Ministro: Cancellieri