Art. 12 Trasmissione alla U.E. delle domande di modifica del disciplinare, delle domande di cancellazione della protezione di una DO o IG, delle domande di conversione da una DOP ad una IGP e relativi adempimenti del Ministero. 1. Terminata la procedura nazionale per l'esame delle domande di cui trattasi, di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall'art. 9 del presente decreto, per quanto concerne gli adempimenti del Ministero connessi alla procedura comunitaria ed alla pubblicazione dei relativi documenti.