Art. 12 
 
Trasmissione alla U.E. delle domande di  modifica  del  disciplinare,
  delle domande di cancellazione della protezione di  una  DO  o  IG,
  delle domande di conversione da una  DOP  ad  una  IGP  e  relativi
  adempimenti del Ministero. 
 
  1. Terminata la procedura nazionale per l'esame  delle  domande  di
cui trattasi, di cui agli articoli 10 e 11 del presente  decreto,  si
applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall'art. 9 del
presente decreto, per quanto concerne gli adempimenti  del  Ministero
connessi  alla  procedura  comunitaria  ed  alla  pubblicazione   dei
relativi documenti.