Art. 13 Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura Art. 72 del Reg. CE n. 607/2009 1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonche' della domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma 1, e della domanda di conversione di cui all'art. 11, i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del Reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la regione. A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta apposita domanda al Ministero ed alla regione corredata dalla seguente documentazione: a) decreto ministeriale di approvazione del relativo piano dei controlli, presentato dall'autorita' o dall'organismo di cui all'art. 118-septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 al competente Ufficio del Ministero - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; b) dichiarazione con la quale si esonera espressamente il Ministero e la regione da qualunque responsabilita' presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione o della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE. 2. Sul sito internet del Ministero e' pubblicato l'elenco delle autorizzazioni transitorie di cui trattasi.