Art. 14 Disposizioni particolari e transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione. 2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le regioni, previo parere del comitato, sara' approvato lo schema di disciplinare di produzione di cui all'art. 4, comma 2, lettera e). Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, lo schema di disciplinare di produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto 16 dicembre 2010 richiamato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2012 Il Ministro: Catania