Art. 4 
 
                    Documentazione da presentare 
 
  1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di  protezione
della denominazione, contenente tutti gli elementi  di  cui  all'art.
118-quater, par. 1, del  Reg.  (CE)  n.  1234/2007,  al  Ministero  -
Dipartimento   delle    politiche    competitive    della    qualita'
agroalimentare e della pesca - Direzione generale per  la  promozione
della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA IV, per il tramite  della
regione. 
  2. La domanda di  cui  al  comma  1  deve  essere  corredata  dalla
seguente documentazione: 
    a) atto costitutivo e, ove presente, statuto; 
    b) delibera assembleare  dalla  quale  risulti  la  volonta'  dei
produttori  di   presentare   istanza   per   la   protezione   della
denominazione, qualora tale previsione non  sia  contenuta  nell'atto
costitutivo o nello statuto; 
    c)  elenco  sottoscritto  da  un  numero  di   viticoltori   che,
conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino: 
  in caso di vini DOCG,  qualora  si  intenda  riconoscere  una  DOCG
autonoma a partire da  una  specifica  tipologia  o  area  geografica
delimitata  nell'ambito  della  DOC   di   provenienza,   almeno   il
cinquantuno per cento dei soggetti che conducono  vigneti  dichiarati
allo schedario viticolo e  almeno  il  cinquantuno  per  cento  della
superficie totale dichiarata  allo  schedario  viticolo,  oggetto  di
rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; 
  in  caso  di  vini  DOC,  almeno  il  trentacinque  per  cento  dei
viticoltori interessati ed almeno il  trentacinque  per  cento  della
superficie totale dei vigneti, oggetto di  rivendicazione  produttiva
nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a  partire
dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti
DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento; 
  in caso di vini IGP, almeno il  venti  per  cento  dei  viticoltori
interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti,
oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; 
  in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno  il
sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di
dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; 
    d) in caso di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art.
17  del  decreto  legislativo  8  aprile  2010,   n.   61,   l'elenco
sottoscritto puo' essere sostituito dal verbale dell'assemblea  degli
associati che comprovi, relativamente agli associati favorevoli  alla
presentazione della domanda presenti in assemblea, l'assolvimento del
requisito di rappresentativita' di cui alla lettera c).  La  predetta
deliberazione  consortile  puo'  essere  altresi'  integrata  con  la
raccolta  delle  firme   di   altri   viticoltori   favorevoli   alla
presentazione della domanda, al  fine  di  raggiungere  i  richiamati
limiti percentuali previsti per assolvere al  predetto  requisito  di
rappresentativita'; 
    e) disciplinare di produzione, da compilare in  conformita'  allo
schema di cui all'art. 14, comma 2; 
    f) progetto di documento  unico  riepilogativo  di  cui  all'art.
118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, redatto in
conformita' al modello di cui all'allegato I del presente decreto; 
    g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara  il
legame con il territorio,  inteso,  in  caso  di  DOP,  come  stretto
rapporto tra la zona geografica e la qualita'  e  le  caratteristiche
del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la  zona
geografica e  la  qualita',  la  notorieta'  o  altra  caratteristica
specifica del prodotto. La  relazione  tecnica,  redatta  da  esperti
competenti in materia, deve  comprovare  gli  elementi  previsti  dal
disciplinare, con particolare riguardo a: 
  le caratteristiche ambientali della zona in  questione,  il  clima,
l'origine geologica e la  composizione  dei  terreni,  la  giacitura,
l'esposizione e l'altitudine; 
  le caratteristiche  agronomiche  di  coltivazione  della  vite  sul
territorio delimitato ed in particolare: i vitigni,  la  densita'  di
impianto,  le  forme  di  allevamento,  i  sistemi  di  potatura   ed
irrigazione; 
  le rese per ettaro espresse in quantita' di uve e di  vino  finito,
pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese ottenute
nei cinque anni precedenti; 
  il titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale  per  ciascuna
tipologia; 
  le  tecniche  e  le  modalita'  di  elaborazione  specifiche  e  le
eventuali restrizioni delle  pratiche  enologiche  autorizzate  dalle
vigenti norme comunitarie; 
  le caratteristiche  fisico-chimiche  ed  organolettiche  del  vino,
nonche' il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per
il consumo; 
  in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento,  i  motivi
che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla
salvaguardia  del  livello  qualitativo  della  denominazione,   alla
garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli; 
  per  le  DOCG,   il   particolare   pregio,   in   relazione   alle
caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della  DOC
di provenienza; 
    h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici  e/o
documenti commerciali, atta  a  comprovare  l'uso  tradizionale,  nel
commercio o nel linguaggio comune, della  DOP.  Per  i  vini  IGP  la
relazione deve  comprovare  la  tradizionale  vocazione  vitivinicola
della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione
deve  comprovare  la  rinomanza  acquisita  dal  prodotto  a  livello
nazionale ed internazionale; 
    i)  relazione  socio-economica  contenente  almeno  le   seguenti
informazioni: 
  livello  della  produzione  attuale,  suddiviso  per  le  tipologie
previste  nella  proposta  di  disciplinare,  e  relativa   struttura
produttiva; 
  potenzialita' produttiva del territorio  e  di  commercializzazione
del prodotto; 
    l) cartografia in scala adeguata  a  consentire  l'individuazione
precisa della zona di produzione  e  dei  suoi  confini;  le  regioni
possono prevedere disposizioni tecniche relative alla predisposizione
della cartografia; 
    m) ricevuta del versamento della tassa  destinata  a  coprire  le
spese a norma dell'art. 118-unvicies  del  Reg.  (CE)  n.  1234/2007.
L'importo e le modalita' di  versamento  della  predetta  tassa  sono
fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i),
deve   essere   presentata   anche   in   formato   elettronico.   La
documentazione di cui al comma 2, lettera l), puo' essere  presentata
in formato elettronico, anche come quadro d'insieme. 
  4. La domanda di cui al comma 1 deve essere  presentata  in  regola
con le norme sul  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di
bollo e successive modifiche  e  firmata  dal  legale  rappresentante
dell'associazione  richiedente.  La  stessa  domanda  e'   presentata
conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, e successive modifiche.