Art. 4 Documentazione da presentare 1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di protezione della denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 1, del Reg. (CE) n. 1234/2007, al Ministero - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA IV, per il tramite della regione. 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo e, ove presente, statuto; b) delibera assembleare dalla quale risulti la volonta' dei produttori di presentare istanza per la protezione della denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto; c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino: in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica delimitata nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a partire dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento; in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; d) in caso di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'elenco sottoscritto puo' essere sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi, relativamente agli associati favorevoli alla presentazione della domanda presenti in assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentativita' di cui alla lettera c). La predetta deliberazione consortile puo' essere altresi' integrata con la raccolta delle firme di altri viticoltori favorevoli alla presentazione della domanda, al fine di raggiungere i richiamati limiti percentuali previsti per assolvere al predetto requisito di rappresentativita'; e) disciplinare di produzione, da compilare in conformita' allo schema di cui all'art. 14, comma 2; f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato I del presente decreto; g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualita' e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualita', la notorieta' o altra caratteristica specifica del prodotto. La relazione tecnica, redatta da esperti competenti in materia, deve comprovare gli elementi previsti dal disciplinare, con particolare riguardo a: le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine; le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densita' di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione; le rese per ettaro espresse in quantita' di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti; il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia; le tecniche e le modalita' di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle vigenti norme comunitarie; le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonche' il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo; in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli; per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC di provenienza; h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, della DOP. Per i vini IGP la relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione deve comprovare la rinomanza acquisita dal prodotto a livello nazionale ed internazionale; i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti informazioni: livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura produttiva; potenzialita' produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto; l) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini; le regioni possono prevedere disposizioni tecniche relative alla predisposizione della cartografia; m) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese a norma dell'art. 118-unvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007. L'importo e le modalita' di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i), deve essere presentata anche in formato elettronico. La documentazione di cui al comma 2, lettera l), puo' essere presentata in formato elettronico, anche come quadro d'insieme. 4. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e firmata dal legale rappresentante dell'associazione richiedente. La stessa domanda e' presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.