Art. 5 Disciplinare di produzione 1. Il disciplinare di produzione, deve contenere: a) tutti gli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) gli eventuali elementi idonei all'identificazione della denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione devono essere comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato. 2. Il segno o logo di cui al comma 1, lettera b) deve possedere i requisiti della originalita', della capacita' distintiva e della conformita' ai principi della legislazione vigente riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume. 3. L'utilizzazione di un marchio gia' registrato puo' essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione interessata.