Art. 5 
 
                     Disciplinare di produzione 
 
  1. Il disciplinare di produzione, deve contenere: 
    a) tutti gli elementi di cui all'art.  118-quater,  par.  2,  del
regolamento (CE) n. 1234/2007; 
    b)  gli  eventuali  elementi  idonei  all'identificazione   della
denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la
definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno
grafico e/o da una dicitura,  dei  quali  devono  essere  fornite  le
dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni
utilizzazione  devono  essere  comunque  rispettate  le   proporzioni
rispetto al segno identificativo o logo approvato. 
  2. Il segno o logo di cui al comma 1, lettera b) deve  possedere  i
requisiti della originalita',  della  capacita'  distintiva  e  della
conformita'  ai  principi  della  legislazione  vigente   riguardanti
l'ordine pubblico ed il buon costume. 
  3. L'utilizzazione  di  un  marchio  gia'  registrato  puo'  essere
consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita  rinuncia
a titolo gratuito del suo titolare, a  far  data  dal  riconoscimento
della denominazione interessata.