Art. 6 Esame domanda da parte della regione 1. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la regione, previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda nel B.U.R., effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta: a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentativita', con particolare riguardo, per i casi di cui all'art. 4, lettera d) ed all'art. 10, comma 6, alla documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe; b) la completezza della documentazione come individuata all'art. 4, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007; c) la rispondenza del disciplinare alle norme del Reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali. 2. Le eventuali osservazioni sono comunicate al soggetto richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla regione adeguati elementi di risposta entro novanta giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della regione. 3. Terminata l'istruttoria di cui ai comma 1 e 2, la regione trasmette al Ministero la documentazione di cui all'art. 4, corredata dal proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente l'avviso di cui al comma 1.