Art. 2 
 
 
                         Oneri fissi annuali 
 
  1. Ogni impresa titolare di prodotti fitosanitari e' tenuta,  entro
il 31 gennaio di ciascun  anno,  al  versamento  di  un  onere  fisso
annuale  pari  a  200  euro  per   ciascun   prodotto   fitosanitario
autorizzato all'immissione in commercio e registrato nella banca dati
in uso presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza  degli
alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute. 
  2. L'impresa titolare di un prodotto gia' iscritto  in  banca  dati
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e'  tenuta  ad
effettuare il primo versamento dell'onere annuo di  cui  al  comma  1
entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
corrispondendo un onere commisurato alla porzione d'anno residua. 
  3. L'impresa titolare di prodotti di nuova registrazione e'  tenuta
ad effettuare il versamento per il primo anno di iscrizione in  banca
dati entro trenta giorni  dalla  data  di  registrazione  di  ciascun
prodotto, corrispondendo un onere commisurato  alla  porzione  d'anno
residua. 
  4. L'eventuale cancellazione della  registrazione  di  un  prodotto
fitosanitario dalla banca dati di cui al comma 1 non  da  diritto  al
rimborso  degli  oneri  fissi  gia'   corrisposti   per   l'anno   di
riferimento. 
  5. Copia della ricevuta del  pagamento  deve  essere  inviata  alla
Direzione generale per l'igiene, la sicurezza  degli  alimenti  e  la
nutrizione (DGISAN) del  Ministero  della  salute  entro  i  quindici
giorni successivi al pagamento dell'onere di cui ai commi precedenti.