Art. 2 Oneri fissi annuali 1. Ogni impresa titolare di prodotti fitosanitari e' tenuta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento di un onere fisso annuale pari a 200 euro per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato all'immissione in commercio e registrato nella banca dati in uso presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute. 2. L'impresa titolare di un prodotto gia' iscritto in banca dati alla data di entrata in vigore del presente decreto e' tenuta ad effettuare il primo versamento dell'onere annuo di cui al comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, corrispondendo un onere commisurato alla porzione d'anno residua. 3. L'impresa titolare di prodotti di nuova registrazione e' tenuta ad effettuare il versamento per il primo anno di iscrizione in banca dati entro trenta giorni dalla data di registrazione di ciascun prodotto, corrispondendo un onere commisurato alla porzione d'anno residua. 4. L'eventuale cancellazione della registrazione di un prodotto fitosanitario dalla banca dati di cui al comma 1 non da diritto al rimborso degli oneri fissi gia' corrisposti per l'anno di riferimento. 5. Copia della ricevuta del pagamento deve essere inviata alla Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute entro i quindici giorni successivi al pagamento dell'onere di cui ai commi precedenti.