IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo  22  giugno  1999,  n.  230,  recante:
«Riordino della medicina penitenziaria, a  norma  dell'art.  5  della
legge 30 novembre 1998, n. 419»; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri  di  trasferimento,
dal   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008, recante: «Modalita' e criteri per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, delle risorse finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.   211,   recante:
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1997,
recante: «Approvazione dell'atto di indirizzo  e  coordinamento  alle
Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in  materia  di
requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi   per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale  n.
42 del 20 febbraio 1997; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2012,  n.  9,
concernente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per
il  completamento  del  processo  di   superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari; 
  Visto in particolare il  comma  2  del  suddetto  art.  3-ter,  che
dispone che, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro  della  giustizia,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti,
ad integrazione di quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio  1997,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20   febbraio   1997,   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici  e  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Considerato che, a norma del richiamato art. 3-ter,  comma  3,  del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2012,  n.  9,  il  predetto
decreto deve essere adottato nel rispetto dei  seguenti  criteri:  a)
esclusiva  gestione  sanitaria  all'interno   delle   strutture;   b)
attivita' perimetrale  di  sicurezza  e  di  vigilanza  esterna,  ove
necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati,  da
svolgere nel limite delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente; c) destinazione  delle  strutture
ai soggetti  provenienti,  di  norma,  dal  territorio  regionale  di
ubicazione delle medesime; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8,  comma  4,
che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici  ed
organizzativi  minimi  richiesti  per  l'esercizio  delle   attivita'
sanitarie delle strutture pubbliche e private; 
  Ritenuto  necessario,  in  attuazione  di  quanto  prescritto   dal
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, di  dover  integrare,
secondo i criteri stabiliti dal medesimo, il decreto  del  Presidente
della  Repubblica  14  gennaio  1997,  con  gli  ulteriori  requisiti
relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone  cui  sono
applicate  le  misure  di  sicurezza   del   ricovero   in   ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto l'avviso favorevole del Ministero dell'interno  espresso  con
nota del 23 luglio 2012; 
  Acquisita l'Intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 98/CU); 
  Considerato che, con nota del 3 agosto  2012,  il  Ministero  della
giustizia ha  richiesto  di  modificare  l'Allegato  A  del  predetto
decreto, aggiungendo le parole: «e di sicurezza» alla fine del  primo
periodo del paragrafo «Requisiti strutturali»; 
  Vista la nota del 5 settembre 2012 con la quale il Ministero  della
salute ha richiesto l'assenso tecnico al Ministero dell'interno ed al
Ministero della giustizia, sullo schema del piu' volte citato decreto
e sul relativo Allegato A,  nel  testo  aggiornato  con  la  modifica
richiesta dal Ministero della giustizia; 
  Vista la nota del 7 settembre 2012 con la quale il Ministero  della
giustizia ha espresso il proprio assenso tecnico; 
  Visto la nota dell'11 settembre 2012  con  la  quale  il  Ministero
dell'interno ha espresso il proprio avviso favorevole; 
  Vista la nota del 12 settembre 2012 con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso alla Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano, la proposta di modifica dello schema di decreto, relativo
all'Allegato A, aggiungendo le parole: «e di sicurezza» alla fine del
primo periodo del  paragrafo  «Requisiti  strutturali»,  al  fine  di
acquisire l'Intesa della Conferenza Unificata per il  perfezionamento
della procedura di adozione del suddetto decreto; 
  Acquisita l'Intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  26
settembre 2012 (Rep. Atti n. 111/CU); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  dell'art.   3-ter   del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2012,  n.  9,  definisce,  ad
integrazione del decreto del Presidente della Repubblica  14  gennaio
1997,   gli   ulteriori   requisiti   strutturali,   tecnologici    e
organizzativi minimi, anche con riguardo  ai  profili  di  sicurezza,
relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone, cui  sono
applicate  le  misure  di  sicurezza   del   ricovero   in   ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia. 
  2.  I  requisiti  di  cui  al  comma  precedente  sono  individuati
nell'Allegato «A» al  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante.