IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico  sull'immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento  recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione; 
  Visto il decreto legislativo 16 luglio  2012,  n.  109,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 172  del  25  luglio  2012,  recante  attuazione  della  direttiva
2009/52/CE  che  introduce  norme  minime  relative  a   sanzioni   e
provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro  che  impiegano
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare; 
  Considerato che il documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2010,  concernente
la programmazione transitoria dei flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per  l'anno
2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi  di  lavoro
non stagionale di 98.080 lavoratori non comunitari, che  si  aggiunge
alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari gia' prevista,  in  via
di anticipazione, con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° aprile 2010, per una quota  complessiva  autorizzata  per
l'anno 2010 pari a 104.080 unita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie  generale  -  n.  92  del  19  aprile  2012,   concernente   la
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato
per  l'anno  2012,  che  prevede  tra  l'altro,  all'art.   2,   come
anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso  per  l'anno
2012  di  lavoratori  non  comunitari  per  motivi  di   lavoro   non
stagionale, una quota di 4.000  cittadini  non  comunitari  residenti
all'estero  che  abbiano  completato  programmi   di   istruzione   e
formazione nel paese di origine ai  sensi  dell'art.  23  del  citato
testo unico sull'immigrazione; 
  Tenuto  conto  delle  esigenze  di  specifici  settori   produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari  settori
imprenditoriali e professionali; 
  Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa  la
previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori  di  origine
italiana; 
  Considerata inoltre l'esigenza  di  consentire  la  conversione  in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di
permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Considerato che la disposizione transitoria  prevista  dall'art.  5
del decreto legislativo n. 109 del  2012  sopra  citato,  prevede  la
facolta'  per  i  datori  di  lavoro  che   occupano   irregolarmente
lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare
la sussistenza del  rapporto  di  lavoro  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione; 
  Rilevato che permane  comunque  l'esigenza  di  prevedere  -  quale
ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi  di  ingresso
in Italia, per l'anno 2012, di lavoratori non comunitari  per  motivi
di   lavoro   non   stagionale   -   specifiche   quote    destinate,
rispettivamente, all'ingresso di lavoratori autonomi,  di  lavoratori
di origine  italiana,  nonche'  di  prevedere  quote  destinate  alla
conversione in permessi di soggiorno per  lavoro  subordinato  e  per
lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Considerato che - avuto riguardo all'attuale congiuntura  economica
in Italia che evidenzia  una  generale  contrazione  dei  livelli  di
occupazione - e' opportuno prevedere gli ingressi di  lavoratori  non
comunitari per motivi di lavoro non  stagionale  in  misura  ridotta,
fatte   salve   eventuali   successive   esigenze,   rispetto    alla
corrispondente  quota  complessivamente  autorizzata  con  i   citati
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e 30
novembre 2010; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite della  quota  complessivamente
utilizzabile per l'anno 2012, risultante dalle  corrispondenti  quote
di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate,  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°  aprile  2010  e
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  novembre
2010, detratta la quota di 4.000 unita' gia' disposta, per l'ingresso
di  lavoratori  formati  all'estero,  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A  titolo  di  anticipazione  della  programmazione  dei  flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari per  motivi  di  lavoro  non
stagionale per l'anno  2012,  sono  ammessi  in  Italia,  in  via  di
programmazione transitoria, per  motivi  di  lavoro  subordinato  non
stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari
entro una quota complessiva di 13.850 unita'.