Art. 3 
 
    Nell'ambito della quota  di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  in
Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e  di  lavoro
autonomo, entro una  quota  di  100  unita',  lavoratori  di  origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in
linea  diretta  di  ascendenza,  residenti  in  Argentina,   Uruguay,
Venezuela e Brasile.