Art. 4 
 
  1. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
      a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
      b) 6.000  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale; 
      c) 500 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro
dell'Unione europea. 
  2.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art.  1,   e'   inoltre
autorizzata la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
autonomo di: 
      a) 1.000  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale; 
      b) 250 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.