Art. 2 I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2013, alla contabilita' speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilita' speciale n. 149726, dandogliene contestuale comunicazione. Roma, 19 ottobre 2012 Il Ministro: Grilli