IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 56 e 57 della Costituzione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il
Codice delle statistiche europee di cui  alla  raccomandazione  della
Commissione   del   25   maggio   2005   COM(2005)   217,    relativa
all'indipendenza,  all'integrita'  e   alla   responsabilita'   delle
autorita'   statistiche   nazionali   e   dell'autorita'   statistica
comunitaria; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  relativo   ai   censimenti   della
popolazione e delle abitazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della  Commissione,  del  30
novembre 2009, recante  attuazione  del  Regolamento  n.  763/08  del
Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche
tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera  b)  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989 n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale
e  sulla  riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica»
(Istat)  che  attribuisce  all'Istat   il   compito   di   provvedere
«all'esecuzione dei censimenti», nonche'  il  compito  di  provvedere
«alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la
classificazione  e  la  rilevazione   dei   fenomeni   di   carattere
demografico, economico e sociale; 
  Visto l'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010 n. 166, concernente regolamento  recante  il  riordino
dell'Istituto nazionale di statistica; 
  Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 recante ordinamento  delle
anagrafi della popolazione residente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 recante  approvazione  del  nuovo  Regolamento  anagrafico  della
popolazione residente; 
  Visto l'art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante
determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica; 
  Visto l'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica avente ad oggetto l'indizione ed il finanziamento  del  15°
Censimento generale della  popolazione  e  delle  abitazioni,  e,  in
particolare, il comma 5; 
  Visto  il  Piano  Generale  del  15°  Censimento   Generale   della
popolazione e delle abitazioni, adottato ai sensi  dell'art.  50  del
citato  decreto-legge  31  maggio  2010   n.   78,   convertito   con
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010  n.  122,  ed  emanato  con
deliberazione n. 6 del Presidente dell'Istat del  18  febbraio  2011,
nonche' il relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale n. 55 dell'8 marzo 2011; 
  Visti i dati del censimento  relativi  alla  popolazione  residente
certificati dai Comuni e validati dall'ISTAT secondo quanto  previsto
dal  citato  Piano  Generale  del  15°  Censimento   Generale   della
popolazione e delle abitazioni; 
  Considerato che occorre provvedere, ai sensi e per gli  effetti  di
cui all'art. 50, comma 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2010  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122,
alla determinazione della popolazione legale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 26 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La popolazione residente in  ciascun  comune  della  Repubblica,
censita al 9  ottobre  2011  e  indicata  nell'allegata  tabella  che
costituisce parte integrante  del  presente  decreto,  e'  dichiarata
popolazione  legale  alla  data  anzidetta  e  fino   al   censimento
successivo, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del citato  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
luglio 2010  n.  122,  fatte  salve  le  variazioni  numeriche  della
predetta popolazione dipendenti da eventuali variazioni  territoriali
nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del  9
ottobre 2011. 
  Il  presente  decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi   di
controllo  e  sara' pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri 
 
                            Patroni Griffi, Ministro per la  pubblica
                            amministrazione e la semplificazione 

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 319